Trasparenza
STATUTO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
VIPA O.D.V. E.T.S.
Riciclo e riuso sul territorio
ART. 1 - Denominazione e sede
1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, VIPA O.D.V. E.T.S. Riciclo e Riuso sul territorio, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.D.V." (Organizzazione di Volontariato) nonché l'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Lanzo Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 - Finalità e Attività
L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolge le seguenti attività nell'ambito del settore sopra citato:
- Recupero materiale usato con finalità di riciclo e riuso
- Eventi con finalità di beneficenza
- Attività sociali e ricreative
- Donazione di materiale ad enti che si occupano della Salvaguardia Animale e Ambientale
- Organizzazione di corsi e laboratori
- Collaborazioni con altre Associazioni
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3 - Attività diverse
L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, di svolgere in via secondaria la seguente attività:
- Commercio al dettaglio di materiale usato
La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.
Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e s.m.i.
ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione
1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati
1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto.
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione
ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata
1. Sono organi dell'organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 9 - Assemblea
1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza del 50% +1 degli associati e delibera con il voto favorevole del 50% + 1 degli associati.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 - Organo di amministrazione
1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L'organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, segretario e tesoriere; nel caso in cui il tesoriere non sia nominato le funzioni saranno assunte dal segretario.
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera sull'eventuale compenso dell'organo di controllo o del revisore;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
ART. 11 - Il Presidente
1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 12 - Organo di controllo
1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti
1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 14 - Risorse
1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, teaming, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
ART. 15 - Bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 - Bilancio sociale
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17 - Libri sociali obbligatori
1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18 - Rapporti di lavoro
1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1.In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
2.In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3.Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4.L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 20 - Statuto
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 21 - (Disposizioni finali)
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
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REGOLAMENTO
Premessa
L'Organizzazione di Volontariato "VIPA ODV ETS - Riciclo e Riuso sul Territorio", in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente Regolamento Interno che è parte integrante dello Statuto stesso.
Dopo diverse assemblee dei soci, il Consiglio Direttivo ha ritenuto utile stipulare tale regolamento, visto l'incremento delle attività, come le aperture della sede e i numerosi eventi sul territorio, per una raccolta sempre più cospicua di fondi.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo statuto dell'Organizzazione.
Si ricorda inoltre che chi non potrà, per diverse motivazione, iscriversi come socio effettivo, garantendo così le presenze richieste, potrà comunque contribuire agli obbiettivi dell'Associazione come Socio Sostenitore a donazione libera; non dovrà così sottostare ai doveri dei Soci Effettivi.
Si invitano i soci alla libertà di esprimere la propria opinione/pensiero senza condizionamenti, ricordando che ognuno è libero di avere la propria visione senza interferire con l'obbiettivo dell'organizzazione, che ricordiamo essere rivolto ad animali, ambiente e territorio.
Regole per i Soci Effettivi
Il Socio Effettivo ha il diritto di:
- Partecipare a tutti gli eventi promossi dall'Organizzazione, sia esterni che presso la sede.
- Proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell'Organizzazione.
- Fare uso dei servizi e delle attrezzature dell'Organizzazione.
- Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto.
- Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento.
- Recedere dall'appartenenza dell'Organizzazione.
Il Socio Effettivo ha il dovere di:
- Rispettare il presente Regolamento Interno e lo Statuto.
- Rispettare le delibere degli organi sociali.
- Partecipare alla vita associativa e al buon funzionamento dell'Organizzazione.
- Garantire almeno tre ore mensili totali di presenza in sede oppure agli eventi proposti e deliberati precedentemente dall'Assemblea dei Soci.
- Provvedere, se necessario, alle minime spese di approvvigionamento di acqua e cibo della sede, di cui gli associati possono usufruire.
- Contribuire alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.
- Versare la quota associativa annualmente stabilita.
- Non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione o che comportino inoltre la non realizzazione di eventi approvati e deliberati precedentemente dall'Assemblea dei Soci.
Provvedimenti Disciplinari
I Soci Effettivi cessano di appartenere all'Organizzazione per:
- Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto.
- Mancato versamento della quota associativa
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
- Esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dal Regolamento Interno e dallo Statuto.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato VIPA ODV ETS - Riciclo e Riuso sul Territorio.